CENTRO STUDI PER LA SCUOLA CATTOLICA

FAQ 1

1/Avrei bisogno di sapere quale procedura deve essere attivata quando un bambino disabile con una grave forma di epilessia ha una crisi in classe (chiamare l'ambulanza, i genitori o altro). E' stato segnalato che ad ogni crisi il bambino corre il rischio di arresto cardiaco.Nel caso in cui si debba far intervenire l'ambulanza, è l'insegnante […]
5 Aprile 2007



1/Avrei bisogno di sapere quale procedura deve essere attivata quando un bambino disabile con una grave forma di epilessia ha una crisi in classe (chiamare l'ambulanza, i genitori o altro). E' stato segnalato che ad ogni crisi il bambino corre il rischio di arresto cardiaco.
Nel caso in cui si debba far intervenire l'ambulanza, è l'insegnante di classe, l'assistente o entrambe ad accompagnarlo?
Questi chiarimenti si rendono necessari poichè il Dirigente Scolastico e gli operatori del Servizio Materno Infantile hanno indicato modalità d'intervento diverse.


Risponde Salvatore Nocera:
Invito a leggere:
http://www.edscuola.it/archivio/norme/senrm2779_02.html
Inoltre: Diritto ad un assistente sanitario a scuola
Il Tribunale del Lavoro di Roma con la Sentenza incidentale n. 2779/2002 ha stabilito che un alunno riconosciuto in situazione di handicap grave a causa
di un'allergia che si manifesta in modo improvviso ed imprevedibile, ha diritto ad avere per tutta la durata delle lezioni, l'assistenza di un infermiere dell'Asl che possa riconoscere i sintomi dell'allergia e prevenire, con la immediata somministrazione di farmaci, gravi rischi alla salute.
Deve precisarsi che trattasi di una decisione "cautelare", cioè adottata dal Tribunale in via di urgenza (e per di più in riforma di una contraria ordinanza del giudice monocratico), in attesa della decisione definitiva del giudizio di merito circa la sussistenza del diritto incondizionato alla prevenzione della salute, in tali casi, tenuto conto anche della situazione economica della famiglia.
La decisione è di estrema importanza. Infatti vi è ormai giurisprudenza consolidata circa il diritto all'assistenza indiretta nei confronti delle Asl (cioè con anticipazione delle spese da parte del privato e, quindi, diritto al rimborso) a favore di persone che non possono rispettare le lunghe liste di attesa delle stesse, quando vi sia rischio per la salute (Corte Cost. Cassazione, Sent. N. 267 del 17 luglio 1998; Cassazione Sezione Lavoro, Sent. N. 8939 del 26 agosto 1999; Cassazione Sent. N. 2444 del 20 febbraio 2001). E', però, la prima volta che un Tribunale si pronuncia in merito alla garanzia del diritto all'integrazione scolastica, anche in caso di malattia.
La Sentenza afferma due principi importanti:
1. La Asl non deve realizzare solo prevenzione sanitaria "collettiva", ma anche "individuale", infatti "in particolare l'art. 2 della L. 833/78 stabilisce che il conseguimento delle finalità di tutela del diritto individuale e dell'interesse collettivo alla salute è assicurato anche mediante la prevenzione delle malattie in ogni ambito e la promozione della salute nell'età evolutiva, garantendo l'attuazione dei servizi medico-scolastici negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado, a partire dalla suola materna, e favorendo con ogni mezzo l'integrazione dei soggetti handicappati";
2. gli alunni con handicap hanno diritto, anche se in condizione di salute precaria, alla frequenza delle scuole comuni che non può essere sostituita dal ricovero presso scuole operanti in day hospital.
Afferma infatti il Tribunale: "a fronte dei precisi obblighi di integrazione dei minori portatori di handicap nelle classi comuni delle scuole sanciti dalla legge, la soluzione prospettata dalla Asl resistente in merito al ricovero del bambino in day hospital al fine di consentirgli la frequentazione delle speciali classi istituite presso i centri di ricovero dei minori appare del tutto illegittima"."dalla documentazione prodotta in atti può desumersi, con la necessaria approssimazione che caratterizza la presente fase di giudizio, che il diritto all'istruzione del minore ed inserimento nella scuola ordinaria può essere attuato solo garantendo la presenza di personale sanitario in grado di riconoscere e di intervenire tempestivamente nell'eventualità di reazioni allergiche a carico del minore, la cui insorgenza e gravità è, come comprovato dalla documentazione sanitaria in atti, del tutto improvvisa ed imprevedibile".
Sarà interessante conoscere l'esito della Sentenza di merito e quella eventuale definitiva, qualora la parte soccombente dovesse interporre appello ed ulteriori mezzi di impugnazione.
Resta però certo fin d'ora che, almeno in via di urgenza, si ha diritto anche ad un assistente sanitario a scuola.
La Sentenza definitiva potrà eventualmente anche prospettare altre soluzioni, oltre a quella dell'assegnazione di un assistente sanitario alla scuola.
Potrebbe, ad esempio, ipotizzarsi, secondo la logica della normativa su "il responsabile della sicurezza", di cui alla L. n. 626/94, che una persona docente o non docente possa spontaneamente frequentare un corso di aggiornamento presso la Asl e, conseguito un apposito attestato, svolgere la
"funzione obiettivo" di somministrazione nei casi indicati nell'attestato.
Comunque anche in via definitiva non potrà non essere riconfermato il diritto a non rinunciare all'integrazione scolastica per cause di salute.
La Sentenza rafforza, quindi, il diritto all'integrazione.