CENTRO STUDI PER LA SCUOLA CATTOLICA

dalla FAQ 95-99

 95. Sono un?insegnante di scuola primaria coordinatrice della commissione autovalutazione d?istituto e Vi pongo un quesito riguardante la collocazione degli indicatori di apprendimento nel documento di valutazione.Nella nostra scuola sono stati già definiti per ogni classe indicatori di apprendimentointermedi (primo quadrimestre) e finali (secondo quadrimestre) per tutte le disciplineobbligatorie, opzionali e facoltative, per la convivenza […]
4 Aprile 2007
 

95. Sono un?insegnante di scuola primaria coordinatrice della commissione autovalutazione d?istituto e Vi pongo un quesito riguardante la collocazione degli indicatori di apprendimento nel documento di valutazione.
Nella nostra scuola sono stati già definiti per ogni classe indicatori di apprendimento
intermedi (primo quadrimestre) e finali (secondo quadrimestre) per tutte le discipline
obbligatorie, opzionali e facoltative, per la convivenza civile e per il comportamento. Per
esigenze di semplificazione abbiamo fatto stampare un modello unico di documento per
tutte le classi, conforme peraltro a quello della circolare 84/05, ma nel quale però non
compaiono ovviamente negli spazi previsti gli indicatori, ma un asterisco recante la dicitura ?Gli indicatori di apprendimento fanno riferimento alle conoscenze e abilità della
progettazione di classe?.
Ritenete che la soluzione adottata sia compatibile con quanto previsto dalla circolare?
Nell?eventualità che non lo sia, possiamo per quest?anno soprassedere alla ristampa dei
documenti?
Nel ringraziarvi desidero complimentarvi per l?utile iniziativa del servizio FAQ.
 


La definizione degli indicatori di apprendimento articolati per ogni classe è senza dubbio meritevole di apprezzamento, in quanto finalizzata alla personalizzazione dei percorsi formativi. Indubbiamente ciò determina complessità nella stampa del documento di valutazione con la conseguenza di ricercare le semplificazioni evidenziate. La proposta del richiamo con asterisco sarebbe accettabile se non vi fosse l?esigenza di fornire alle famiglie, in modo chiaro ed esauriente, la conoscenza degli indicatori per i quali viene espresso il giudizio valutativo. La soluzione può essere individuata nel fornire a tutte le famiglie degli alunni copia degli indicatori elaborati per la classe.
 
96. Per quanto riguarda la scheda di valutazione, è obbligatorio indicare per le singole
discipline gli apprendimenti attesi (di cui agli allegati A1...)? Se è obbligatorio farlo, devono essere i singoli docenti, l'equipe pedagogica o il collegio dei docenti a individuarli?
 
Per la prima parte del quesito, relativa all?obbligo di indicare gli apprendimenti attesi, si vedano le due precedenti FAQ (94 e 95). Il decreto legislativo n. 59/2004, agli articoli 8 e 11, relativamente alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado, assegna ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti. Tale valutazione spetta pertanto ai docenti dell?équipe pedagogica in quanto collegialmente responsabile dei piani di studio. Per la valutazione degli apprendimenti attesi la norma, dunque, è chiara e individua l?équipe pedagogica come soggetto preposto. Ma alla stessa équipe spetta anche l?individuazione di tali apprendimenti?
valuta, ma la questione aprirebbe una disputa interpretativa di natura logica e giuridica senza fine. Soccorre invece la stessa disposizione del decreto legislativo n. 59/2004 che al comma 5 dell?art. 7 (scuola primaria) e dell?art. 10 (scuola secondaria di I grado) prevede che ?il perseguimento delle finalità (formative), assicurato dalla personalizzazione dei piani di studio, è affidato ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche, previste dai medesimi piani di studio?. L?individuazione degli apprendimenti, proprio per corrispondere alla personalizzazione dei piani di studio, spetta all?équipe pedagogica. Al collegio dei docenti può essere affidato il compito di delineare criteri e linee operative per guidare e facilitare il compito dei docenti dell?équipe.
 


97. 1. È possibile sostituire il documento di valutazione degli apprendimenti presentato dalla circolare 84 con un modello autonomamente elaborato dalla scuola che esprima invece una valutazione delle competenze?
2. Alcuni sostengono che la circolare non è vincolante perché non è un decreto legislativo. È corretto affermare ciò?
3. Il documento di valutazione (ex-scheda dell'alunno) è mai stato abolito? Se sì, quando e come?
 
1. La valutazione degli apprendimenti non deriva dalla circolare ma dal decreto legislativo n. 59/2004 che sia per la scuola primaria (art. 8) che per la scuola secondaria di I grado (art. 11) dispone che i docenti valutino periodicamente e annualmente gli apprendimenti e il comportamento. Ai docenti è affidata (non periodicamente e annualmente) anche la certificazione delle competenze. Valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze sono adempimenti diversi. Il DPR 275/1999 (Regolamento dell?autonomia scolastica) all?art. 10 affida al ministero dell?Istruzione la competenza nella definizione dei modelli di certificazione relativi alle conoscenze, competenze, capacità acquisite e ai crediti formativi riconoscibili. La circolare n. 84/2005, in proposito, ha fornito sia il modello del documento di valutazione che quello di certificazione delle competenze. 2. Con l?avvio del regime di autonomia (1° settembre 2000) le circolari ministeriali non hanno più il valore di vincolo in materia di gestione e organizzazione, ma sono piuttosto atti di indirizzo per assicurare l?unità del sistema e, come tali, vanno opportunamente considerate. Il vincolo di osservanza da parte delle istituzioni scolastiche deriva non tanto dai contenuti della circolare, quanto piuttosto dai riferimenti normativi in essa inseriti, di cui sono esempio i due richiami sopra esposti.
3. L?art. 144 del Testo Unico, riguardante la scheda personale dell?alunno di scuola elementare, è stato abrogato dal DPR 275/1999; l?art. 177 del Testo Unico, riguardante la scheda personale dell?alunno di scuola media, è stato abrogato dal decreto legislativo n. 59/2004. Entrambi gli articoli prevedevano, tra l?altro, la competenza del ministero nella definizione di un modello unico nazionale di scheda di valutazione, nonché delle modalità e dei criteri per la valutazione degli alunni.
L?art. 4 del Regolamento per l?autonomia ha conferito alle istituzioni scolastiche il compito di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale.
 


98. Nella mia scuola abbiamo elaborato un Portfolio che quest'anno completeremo nelle
parti prescrittive indicate nella C.M. n. 84 dell'11/05. Il problema è il seguente: già nel
portfolio dell'anno scorso le colleghe hanno inserito una folta documentazione riguardante i lavori scelti dall'equipe pedagogica (mediamente 15/20 elaborati per tutte le discipline); per l'anno in corso ci chiediamo se dobbiamo mantenere tutti questi elaborati, o una parte
esigua degli stessi, o semplicemente delle brevi annotazioni dei lavori più significativi svolti dall'alunno nell'anno precedente; oppure se togliere tutti gli elaborati e ripartire ogni anno da zero, mantenendo e aggiornando tutte le altre sezioni del Portfolio. In che misura quindi conservare e catalogare gli elaborati dell'alunno nei vari anni? Pur mantenendo un solo elaborato per ogni disciplina e per ogni anno, dalla scuola dell'infanzia alla quinta classe della primaria si otterrà un Portfolio di 50/60 elaborati che saranno poco facilmente consultabili dai docenti cui saranno destinati.
 
È stato certamente lodevole e scrupoloso il lavoro svolto nel precedente anno scolastico, ma è evidente che nel tempo esso va razionalizzato, a cominciare dal fatto che la documentazione deve essere ?significativa? ed ?essenziale?. Delle tre ipotesi prospettate, la terza - brevi annotazioni dei lavori più significativi - che può meglio corrispondere ai criteri di significatività ed essenzialità, capaci comunque di documentare e attestare il processo formativo dell?alunno.
 


99. Se gli obiettivi formativi per l'alunno disabile intellettivo non sono riferibili ad ambiti
disciplinari specifici (l'alunno non sa né leggere né scrivere ma solo ricopiare alcune lettere e pochi numeri) il documento di valutazione deve obbligatoriamente contenere la
valutazione degli apprendimenti disciplinari?
 
Per gli alunni disabili vale, per quanto riguarda la valutazione dei loro apprendimenti, l?apposita disposizione contenuta nell?art. 318 del Testo Unico sulle norme per l?istruzione (decreto legislativo n. 297/1994) e che, ad ogni buon conto, si riporta di seguito: Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. Il documento di valutazione va pertanto adeguato alla situazione particolare dell?alunno disabile.