9/ Sono la madre di un ragazzo disabile che frequenta la terza media
Posso partecipare con una mia persona di fiducia al GLH operativo della scuola per la stesura e verifica del PEI ? quale prassi devo seguire ?
Il Piano educativo individualizzato (indicato con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della Legge 104/92.
Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASL (UONPI) e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno. Atto di indirizzo: D.P.R. del 24/02/94, art.4. Non sono ammessi estranei, a meno che non siano direttamente coinvolti nella costruzione del progetto di vita del ragazzo.
Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della Legge 104/92. Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui al precedente comma 2, propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili.
10/Sono un'insegnante di scuola primaria. Un mio alunno, idrocefalo presenta gravi disturbi comportamentali. Ha acquisito le abilità di base in relazione al leggere e allo scrivere, ma il suo comportamento diventa sempre più di disturbo per la scolaresca in cui è inserito( si tratta di una terza). Il bambino ha alle spalle una situazione familiare disastrosa: porta il cognome della madre, che non ha mai sposato l'uomo da cui lo ha avuto, perchè già sposato. Il padre è morto , quando il bambino frequentava la prima.Madre e figlio vivono di aiuti da parte dell'Ente comunale e dei volontari- Il bambino frequenta la strada. Gli altri due figli di suo padre sono abituali ospiti delle "patrie galere". Credo che in questo caso sia necessario "aiutare " questo bambino a crescere meglio, senza togliere agli altri bambini la possibilità di
lavorare serenamente. Chiedo come si può richiedere la certificazione necessaria per avere una insegnante di sostegno anche per un numero ridotto di ore?
La mamma è favorevole.
Qualora i genitori omettano all'atto dell'iscrizione di produrre la documentazione riguardante lo stato di handicap (se esiste), i docenti dopo il primo o i primi incontri con la classe, la C.M. n. 363/94 all'art. 3 stabilisce che il Capo d'Istituto invita formalmente per iscritto i genitori a sottoporre a visita medica il figlio per accertare se egli versi o meno in situazione di handicap, al fine di attivare e richiedere i servizi specifici necessari per l'attuazione del diritto allo studio degli alunni in situazione di handicap. Qualora i genitori non rispondano entro dieci giorni dall'invio della comunicazione, il capo d'Istituto può direttamente chiedere alla ASL, di sottoporre a visita medica l'allievo. Qualora i genitori si oppongano per iscritto alla visita del figlio, la CM stabilisce che l'alunno non può considerarsi in situazione di handicap " a meno che nel suo interesse non intervenga il Tribunale dei minori".
La disposizione della CM , trova il suo fondamento nel DPR del 24/02/1994, art. 2, che autorizza il capo d'Istituto a provvedere all'individuazione dell'handicap.
Al momento dell'iscrizione va presentata anche la Diagnosi Funzionale, che consiste in una descrizione della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno: si esplica in un profilo, nel quale vengono considerate capacità, potenzialità e difficoltà di sviluppo dell'alunno, che secondo la Legge 104/92 compete alle AA.SS.LL. o Enti convenzionati (Atto di indirizzo, D.P.R. del 24/02/94, art. 3). Ulteriori precisazioni sono date nella C.M. n° 363/1994, art.3, commi 1 e 2: in particolare, in mancanza della Diagnosi Funzionale, si può presentare in via provvisoria il certificato dello specialista o dello psicologo in servizio presso la ASL o in regime di convenzione con la medesima. L'art.38 della Legge 448/98 - Legge finanziaria per il 1999 - consente ai genitori di sostituire il certificato medico con una autocertificazione inserita nella domanda di iscrizione, se l'alunno è stato riconosciuto handicappato (art. 3 Legge 104/92).
La Diagnosi Funzionale (atto sanitario medico legale, che descrive analiticamente la compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap), sostituisce la vecchia certificazione, ed è utile all'amministrazione scolastica per la richiesta dell'insegnante di sostegno. Sia i genitori che la Scuola sono tenuti a sollecitare tale documentazione, in tempi utili per l'assegnazione dell'insegnante di sostegno da parte del C.S.A. (ex Provveditorato).
Dopo l'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un Profilo Dinamico-Funzionale ai fini della formulazione di un Piano Educativo Individualizzato (PEI), alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
L'assegnazione dell'insegnante specializzato:
L'insegnante specializzato, previsto dalla Legge 517/77, viene nominato dallUff. Scolastico regionale (ex Provveditorato agli Studi ), su segnalazione delle scuole che prevedono la presenza nel Circolo, di alunni in stato di handicap certificati. Ogni anno, con le nuove pre-iscrizioni, ogni Istituzione scolastica determina il numero degli alunni disabili in stato di handicap iscritti, valuta la gravità ed i bisogni di ogni singolo caso e chiede all'Ufficio Scolastico regionale l'assegnazione di un numero di insegnanti di sostegno.
La quantificazione oraria nel rapporto insegnante/alunno viene stabilita in base al Progetto Educativo che si fonda sui bisogni dei singoli soggetti rapportati alle diverse gravità di handicap.
Le modalità con cui viene assegnato l'insegnante di sostegno sono quelle esplicitate nel D.M. 331/98 artt. 37 e 41 come integrato dall'art.26 comma 16 della Legge 448/98.
Faccio presente inoltre, viste le condizioni della famiglia e del bambino, un supporto educativo-assistenziale previsto dalla legge 104/92 , art. 13 :
Personale dell¿area educativo-assistenziale
Svolge le funzioni, previste dalla norma, inerenti all¿area educativo-assistenziale (assistenti, educatori, mediatori). Viene assegnato, secondo le procedure ed il contingentamento fissati dagli Enti Locali di competenza, dietro richiesta del Capo di Istituto.
L¿utilizzo del personale dell¿area educativo-assistenziale avverrà sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del Capo di Istituto (art. 396, 2° comma, D.Leg.vo 16/4/94, n. 297), fermi restando la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico propri dell¿Amministrazione di appartenenza. L¿articolazione dell¿orario di servizio del Personale sarà definita, previo accordo con l¿amministrazione fornitrice, in relazione alle esigenze operative ed organizzative dei Piani Educativi Personalizzati.
Nel caso di utilizzo di personale convenzionato o a contratto con Enti Locali od Aziende ASL, i Capi di Istituto faranno diretto riferimento alle suddette Amministrazioni, le quali sono garanti dei requisiti di idoneità professionale, anche dal punto di vista igienico-sanitario, previsti dalla norma, e dei dovuti atti assicurativi, per tutto il Personale comunque assegnato.
Ciascun Ente si assume a pieno titolo ogni responsabilità giuridica inerente la sorveglianza e l¿assistenza degli alunni, per la parte di orario settimanale durante il quale sono affidati al personale di propria competenza. Nel caso di compresenza di personale scolastico e di altri Enti/Amministrazioni, la responsabilità è di competenza dell¿Istituto in cui viene svolta l¿attività.
Per ogni singolo progetto deve essere attivato il Gruppo operativo interprofessionale previsto dalla CM n. 258/83.
Esso è costituito dal Direttore Didattico o Preside, dagli insegnanti che seguono l¿alunno (curricolari e di sostegno), dagli specialisti dell¿Azienda ASL, referenti per il caso, dagli operatori educativo-assistenziali e/o tecnici dell¿Ente Locale.
Il Gruppo si riunisce in date prestabilite, secondo un calendario concordato, su convocazione del Capo di Istituto almeno tre volte l¿anno (variazioni potranno essere concordate nell¿ambito del Gruppo stesso), per la stesura, l¿aggiornamento e la verifica del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Personalizzato.
Per qualsiasi altro chiarimento, può consultare la pagina:
http://www.edscuola.it/archivio/handicap/hele.html