CENTRO STUDI PER LA SCUOLA CATTOLICA

dalla FAQ 88-94

  88. La circolare n. 84 prevede che, per la compilazione del portfolio, i collegi dei docenti ?i criteri in base ai quali va operata la selezione e l?organizzazione dei documenti che più significativamente descrivono e attestano il percorso formativo dell?alunno e che garantiscono la valenza e gli aspetti orientativi e valutativi propri del Portfolio?. […]
4 Aprile 2007

 
88. La circolare n. 84 prevede che, per la compilazione del portfolio, i collegi dei docenti ?i

criteri in base ai quali va operata la selezione e l?organizzazione dei documenti che più

significativamente descrivono e attestano il percorso formativo dell?alunno e che

garantiscono la valenza e gli aspetti orientativi e valutativi propri del Portfolio?.

Quali potrebbero essere questi criteri?

 

In materia esiste già un?ampia letteratura che può facilitare il compito delle scuole. Nel rispetto dell?autonomia delle istituzioni scolastiche non spetta certamente al ministero intervenire in materia, tuttavia, a mero titolo di esempio, può essere opportuno orientarsi verso criteri ispirati dalla esigenza di selezionare nella documentazione quanto è effettivamente significativo, diverso e personalmente originale. Tale forte significatività potrebbe far riferimento, ad esempio, all?interesse e alla motivazione mostrato dall?alunno, al suo impegno, al suo stile cognitivo e alle sue capacità matacognitive, alla padronanza di strategie, alla disponibilità e all?autoregolazione dell?apprendimento.

 



89. Ho predisposto, in qualità di dirigente scolastico, il Documento Programmatico per la

sicurezza e il provvedimento di adozione dello stesso, in considerazione della scadenza,

fissata dal D. Lgs. n°196 del 2003, al 31 dicembre 2005.

Leggo nella C.M. n° 84 che il ministero inoltrerà alle scuole, dopo l'approvazione da parte del Garante, il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari relativi agli studenti e al personale scolastico, affinché venga adottato con formale deliberazione.

Chiedo pertanto di conoscere se tale Regolamento sostituirà il Documento Programmatico

oppure se dovrà integrarlo; quale organo dovrà deliberarne l'adozione e se, in mancanza del Regolamento, debba la sottoscritta soprassedere anche sull'adozione del Documento

Programmatico, già predisposto e pronto per diventare efficace.

 

Il Documento programmatico per la sicurezza e il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e

giudiziari sono due atti distinti e diversi. Il secondo è tuttora in fase di definizione da parte del Garante e, non appena possibile, sarà trasmesso, a cura del ministero, a tutte le istituzioni scolastiche per gli adempimenti di competenza. La formale deliberazione, che non potrà comportare adattamenti di alcun tipo da parte delle istituzioni

scolastiche, dovrà essere deliberata dal consiglio di istituto. L?eventuale ritardo di approntamento e invio del Regolamento non incide sulle procedure di adozione e approvazione del Documento Programmatico per la sicurezza.

 



90. Nella scuola secondaria di primo grado si possono utilizzare le ore del tempo dopomensa per attività opzionali? La dirigente sostiene che non è possibile: come dovremmo riempire tre ore di un secondo rientro pomeridiano, richiesto dalle famiglie?

 

Nessuna disposizione, per fortuna, è scesa al dettaglio della organizzazione del tempo dedicato al dopo mensa, rispettando, in tal modo l?autonomia organizzativa e didattica delle scuole. È bene ricordare, in proposito, che il tempo riservato alla mensa e al dopo-mensa non viene quantificato esattamente dall?art. 10 del decreto legislativo n. 59/2004. Il comma 4 di tale articolo prevede infatti che il tempo riservato alla mensa e al dopo-mensa sia fino ad un massimo di 231 ore annue, corrispondenti mediamente ad un massimo di sette ore settimanali. La quota oraria giornaliera del ?dopo-mensa? potrebbe quindi variare da zero in poi, consentendo di svolgere nella fascia pomeridiana due o tre ore per attività curricolari od opzionali.

 



92. Tutta la documentazione specifica degli alunni disabili prodotta dalla scuola (Pei, verbali dei gruppi di lavoro, Profilo Dinamico Funzionale, ecc.) va inserita nel portfolio, nel

passaggio da un ordine di scuola all'altro o inviato separatamente con protocollo riservato

come sempre fatto? E i documenti prodotti dall'Asl (Diagnosi funzionale e Certificazione

medica o altro)?

 

Il dossier di documentazione da inserire nel Portfolio si riferisce ai processi e agli esiti del percorso formativo dell?alunno. Non comprende, pertanto, documenti di natura e finalità diverse da quelle previste per il Portfolio, anche se da essi possono essere attinti prudentemente elementi utili ad una maggiore conoscenze delle potenzialità dell?alunno. In proposito, nella modulistica allegata alla circolare n. 84/2005, si precisa che tale dossier raccoglie la documentazione significativa delle attività educative e didattiche svolte dall?alunno, quella relativa ai processi di maturazione personale, alle modalità e prodotti di partecipazione e autovalutazione, nonché alle modalità e prodotti della cooperazione delle famiglie al processo educativo dell?alunno stesso. La documentazione specifica degli alunni disabili non fa parte certamente della documentazione da allegare al portfolio, ma, come già avviene attualmente, resta come documentazione riservata agli atti della scuola unitamente ad ogni altra documentazione prodotta dalla Asl, e viene trasmessa ad altra scuola o ad altro ordine di scuola con protocollo riservato, nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti anche in materia di tutela della privacy.

 



93. Approfittando dello spazio esistente, formulo una domanda non direttamente applicabile al Portfolio ma strettamente collegata in funzione dell'autonomia organizzativa e didattica delle singole istituzioni scolastiche.

Considerato che le Indicazioni Nazionali presentano già gli Obiettivi Specifici di

Apprendimento e che il Piano di Studio Personalizzato risulta essere la raccolta annuale delle Unità di Apprendimento svolte in itinere e complete per quanto concerne contenuti-attività-obiettivi- metodi-verifiche, l'adozione della "vecchia" programmazione didattica annuale di modulo, di classi parallele o di classe ha ancora ragione di esistere?

Mi scuso in anticipo per essere uscito "fuori tema"

 

La domanda non è certamente fuori tema, perché chiama in causa il delicato problema del confronto e del passaggio, ai fini di una scelta di funzionalità e di razionalizzazione, dei criteri di pianificazione didattica riferita all?ordinamento della riforma e a quello precedente. L?art. 19 del decreto legislativo n. 59/2004, nel disporre l?abrogazione di talune norme del precedente ordinamento, ha ?salvato? i primi due commi dell?art. 128 (cfr.) del Testo Unico (decreto legislativo n. 297/1994) che riguardano proprio la programmazione didattica che, pertanto, è riconfermata, con gli opportuni adattamenti organizzativi, anche nel nuovo ordinamento riformato. I docenti dell?équipe vi ?provvedono sulla base della programmazione educativa approvata dal collegio dei docenti?. La programmazione didattica non è altra cosa rispetto a quanto consegue all?attuazione del Piano di studi e alle Unità di apprendimento, ma ne rappresenta piuttosto la forma attualizzata. Rinviamo, in proposito, alla lettura dei primi due commi del citato art. 128 per un opportuno approfondimento.

 



94. Nella modulistica allegata alle linee guida per il portfolio viene riportata, prima degli

esempi degli indicatori di apprendimento (A1, A2 e A3), la seguente frase: Questa sezione

non è da inserire nel Portfolio, ma va utilizzata per la compilazione del documento di

valutazione per la scuola Primaria. Gli esempi sono contraddistinti dal quadratino che li

include tra gli elementi del portfolio ?obbligatori a struttura libera?. Il resto del documento di valutazione è invece con il bollino, cioè obbligatorio e a struttura predefinita non modificabile.

Dall?insieme sembra si possano evincere queste conseguenze:

gli indicatori portati ad esempio non sono vincolanti e la scuola può scegliere gli indicatori

più conformi alle proprie scelte e ai piani di studio definiti;

in ogni modo gli indicatori di apprendimento, siano essi quelli degli esempi o altri scelti dalla scuola, non devono essere riportati nel documento di valutazione e nemmeno inseriti nel portfolio. È così?

 

No, non è così. Gli esempi di cui agli allegati A1, A2 e A3 per la scuola primaria, e B1 e B2 per la scuola secondaria di I grado servono ad individuare la fonte (Indicazioni nazionali) da cui obbligatoriamente attingere gli indicatori di apprendimento e la loro articolazione nelle discipline previste. Le scuole possono scegliere liberamente, tra i tanti elencati negli OSA, gli indicatori ritenuti più aderenti ai piani personalizzati di studio. In tal senso gli allegati sono contrassegnati dal quadratino: obbligatori (indicatori attinti dalle Indicazioni nazionali) ma a struttura libera (scelti tra i tanti oppure accorpati per macroindicatori). L?apposizione della frase ?Questa sezione non è da inserire nel Portfolio, ma va utilizzata per la compilazione del documento di valutazione? intendeva evitare che gli esempi degli indicatori fossero riprodotti in aggiunta al documento di valutazione oppure riportati nel portfolio, anziché essere strumento di lavoro funzionale all?approntamento del documento di valutazione. Gli indicatori di apprendimento vanno, pertanto, inseriti negli appositi spazi del documento di valutazione anche per essere conosciuti dalle famiglie degli alunni.