CENTRO STUDI PER LA SCUOLA CATTOLICA

dalla FAQ 72-76

72. Sul documento della valutazione, nello spazio ATTESTATO, non è prevista alcuna dicitura per gli alunni delle classi quinte. È corretto scrivere: "... è stato ammesso alla scuola secondaria di I° grado"?   In effetti nella modulistica relativa all'attestato finale, allegata alla circolare n. 84, non è stata inserita la dicitura specifica per l'ultimo anno […]
4 Aprile 2007


72. Sul documento della valutazione, nello spazio ATTESTATO, non è prevista alcuna dicitura

per gli alunni delle classi quinte. È corretto scrivere: "... è stato ammesso alla scuola

secondaria di I° grado"?

 

In effetti nella modulistica relativa all'attestato finale, allegata alla circolare n. 84, non è stata inserita la dicitura specifica per l'ultimo anno della primaria relativamente all'ammissione alla classe successiva che, in questo caso, è quella del primo anno della scuola secondaria di I grado. È certamente appropriato, quindi, prevedere di scrivere "? è stato ammesso alla scuola secondaria di I grado". Ringraziamo per la cortese segnalazione.

 



73. Nella mia Scuola, abbiamo adottato un modello di portfolio cartaceo, mentre per un solo

corso è stato sperimentato un portfolio elettronico da me elaborato e realizzato. A tale

prodotto è possibile allegare qualsiasi documento che attesti le abilità e le competenze

conseguite (elaborati grafici, sonori, filmici, ecc.), come pure si presta al trasferimento dei

dati su CD-Rom, via Web, o in versione cartacea. La mia domanda è la seguente: potrò

continuare per il suddetto corso, compresa la nuova prima classe, la realizzazione del

portfolio elettronico, ferme restando le modifiche necessarie per l'adeguamento a quanto

previsto dalla circolare n. 84?

 

La versione del portfolio delle competenze in formato elettronico è una delle possibilità di attuazione prevista dalla stessa circolare n. 84, ed è pertanto possibile disporre in tal senso, operando le modifiche necessarie per adeguarlo ai vincoli sostanziali della nuova disposizione.

 



74. Nella nostra scuola abbiamo proposto ai genitori un'attività facoltativa di laboratorio

teatrale di 10 ore pomeridiane che prevede l'allestimento di un lavoro teatrale da

rappresentare alla fine dell'anno scolastico; di conseguenza gli incontri preventivati si

svolgono tutti nel II quadrimestre. Poiché tale attività va valutata nel documento di

valutazione possiamo esprimere solo la valutazione finale e omettere quella del I

quadrimestre? Nella classe I abbiamo progettato delle U.A. con obiettivi formativi che si

richiamano a degli O.S.A. di Educazione alla cittadinanza, Educazione ambientale,

Educazione stradale. In sede di scrutinio il giudizio sull'Educazione alla convivenza civile va mediato tra le proposte che faranno i tre docenti che hanno in carico le suddette attività (proposte debitamente documentate nel registro personale) oppure ad esso devono concorrere (come per il giudizio sul comportamento) le proposte di tutti i docenti basate, ad esempio, su osservazioni sistematiche riferite a degli O.S.A. di Educazione alla convivenza civile che fanno come da sfondo alle unità di apprendimento disciplinari (ad es. l'insegnante di musica potrebbe esprimere una proposta che valuta solo l'esercizio della responsabilità personale nell'attività di laboratorio teatrale)?

 

Sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di I grado le attività facoltativo opzionali possono essere svolte non con cadenza settimanale in uguale orario, ma anche in modo intensivo o con distribuzione differenziata nel corso dell'anno, come avviene nel caso segnalato dal quesito. Conseguentemente, la valutazione delle attività opzionali avverrà solamente nel periodo della loro effettuazione che, nel caso segnalato, non potrà che essere quello del II quadrimestre. Per quanto riguarda la convivenza civile, nella modulistica allegata alla circolare volutamente si è evitato di riportare tutte le educazioni che compongono l'area della convivenza civile, per non creare, in questa fase di non completa messa a regime della riforma, difficoltà nello svolgimento delle medesime e nella loro valutazione. Nel caso in cui una scuola abbia affidato ad alcuni docenti lo svolgimento di progetti trasversali interessanti alcune educazione, come riportato nel quesito, saranno ovviamente quei docenti a valutare per ciascun alunno gli esiti di apprendimento conseguiti in tali educazioni.

 



75. Sono un dirigente scolastico di scuola primaria e vorrei sapere se è obbligatoria la mia

firma sul documento di valutazione, visto che non faccio parte dell'equipe pedagogica e

quindi non partecipo alle varie fasi della valutazione. In secondo luogo quale docente deve

essere delegato a firmare per conto dell'equipe, soprattutto nei casi di tutor "diffuso"?

Possono eventualmente firmare tutti i docenti dell'equipe, come sembra essere più corretto

data la contitolarità della classe?

 

Il documento di valutazione nel modello allegato alla circolare n. 84/2005 contiene alcune variazioni rispetto al modello proposto l'anno scorso dalla circolare n. 85/2004 proprio in ordine alla sottoscrizione del documento. In effetti lo scorso anno era stato previsto un ampio spazio per comprendere esclusivamente le firme di tutti i titolari della valutazione, cioè i docenti componenti dell'équipe pedagogica, con esclusione della firma del dirigente scolastico in quanto non componente del gruppo dei valutatori. A seguito di interventi e chiarimenti sopravvenuti, successivamente si è ritenuto opportuno prevedere, come in passato, la firma di sottoscrizione del documento da parte del dirigente scolastico, in quanto garante della procedura e legittimante l'atto valutativo. Conseguentemente, nella nuovo modello di valutazione è stata prevista (e va pertanto assicurata) la firma di sottoscrizione del dirigente scolastico. Per i docenti la firma può essere apposta dal tutor, se nominato, o da altro docente individuato dall'équipe oppure da tutti i docenti che concorrono alla valutazione dell'alunno.

 



76. Nel documento di valutazione, tra gli insegnamenti obbligatori/opzionali sono state

previste due ipotesi tra di loro alternative: scelta dell?insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative. Ma ciò è riduttivo e non corrisponde alla possibilità di scelta ulteriore di cui le famiglie hanno diritto: attività di studio individuale con o senza assistenza di personale docente oppure uscita da scuola. Non è discriminante per chi si avvale delle due ultime ipotesi?

 

La sede per esercitare il diritto di ulteriore alternativa all?insegnamento della religione cattolica (uscita da scuola e studio individuale) è quella delle iscrizioni; la sede per mettere in atto tale diritto è l?attività didattica svolta settimanalmente. In quelle due sedi e in quei momenti si realizza il pieno diritto degli alunni e il rispetto della libertà di coscienza. Il documento di valutazione non attiene a quel momento di scelta già esercitata, ma si limita a

raccogliere gli esiti degli apprendimenti conseguiti relativamente alla religione cattolica o alle attività didattiche e formative alternative. Lo studio individuale e l?uscita da scuola non offrono contenuti di apprendimento valutabili; e non può quindi essere valutato quel che non c?è. Il documento valuta quel che c?è: insegnamento della religione cattolica o attività didattiche alternative. Se l?alunno ha scelto studio individuale o uscita dalla scuola i due spazi predisposti restano in bianco.