CENTRO STUDI PER LA SCUOLA CATTOLICA

dalla FAQ 5 -6

5/Sono un insegnante di sostegno (non specializzato) di un Istituto professionale di Torino.Seguo un ragazzo psicotico valutato sulla base degli obiettivi definiti dal PEI differenziato. Quest'anno l'alunno terminerà il V° anno. Mi rivolgo a Voi per avere chiarimenti circa i seguenti quesiti (visto che, da quanto mi dicono i colleghi, non abbiamo precedenti in merito)1) […]
4 Aprile 2007


5/Sono un insegnante di sostegno (non specializzato) di un Istituto professionale di Torino.Seguo un ragazzo psicotico valutato sulla base degli obiettivi definiti dal PEI differenziato.
Quest'anno l'alunno terminerà il V° anno. Mi rivolgo a Voi per avere chiarimenti circa i seguenti quesiti (visto che, da quanto mi dicono i colleghi, non abbiamo precedenti in merito)
1) la partecipazione all'esame di stato (ai fini del conseguimento dell'attestato di frequenza e certificazione di crediti) da parte dell'alunno è obbligatoria o è a discrezione della famiglia e del neuropsichiatra?


E' OBBLIGATORIA! Ogni alunno ha diritto di essere esaminato!


 






6/E inoltre, l'attestato di frequenza può esser conseguito anche senza l'esame finale?
2) l'alunno deve partecipare alle simulazioni della terza prova (naturalmente con testi di esame differenziati e relativi agli obiettivi del PEI) e dovrà partecipare anche alla terza prova d'esame?
3) in qualità di insegnante di sostegno faccio parte della commissione d'esame a tutti gli effetti ?
4) dato che il ragazzo segue le lezioni con orario settimanale ridotto, le eventuali assenze devono esser calcolate in relazone all'orario "dell'allievo" o aquello di tutta la classe?


ESAMI DI STATO Percorso differenziato
Candidati: Alunni in situazione di handicap che hanno svolto un Piano Educativo Individualizzato differenziato
Normativa:
L.Q.104/92, art.16
D.L.n. 297 del 16/04/94, art. 318
Legge n. 425 del 10/12/97, art.7
D.P.R. n. 323 del 23/07/98, artt. 6 e 13
O.M. n. 31 del 4/02/2000
O.M. 04.04.03 n.35
Istruzioni e modalità operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2002/2003.
- art. 17 Esami dei candidati in situazione di handicap
Finalità: è occasione di stimolo e di corretta conclusione di un percorso formativo realizzato interagendo con l'intera classe
Documentazione che il Consiglio di classe deve preparare per la Commissione d'esame:
Nel documento del 15 maggio, predisposto dal Consiglio di classe, viene riportato in modo generico il percorso formativo della classe ( si consiglia di non fare specifico riferimento al percorso differenziato svolto dagli allievi in situazione di handicap, in quanto il documento viene pubblicato all'albo dell'Istituto )
Si propone, invece, di stilare un ulteriore documento, da consegnare agli allievi, che riporti il percorso formativa seguito in riferimento alle prove scritte d'esame
Relazione del Consiglio di classe da presentare alla Commissione d'esame
La documentazione relativa agli alunni in situazione di handicap ( P.D.F., P.E.I., prove di verifica significative, altri lavori svolti... )
La richiesta di prove coerenti con il percorso differenziato e finalizzate al rilascio dell'attestato
Predisposizione delle prove: Tutte le prove sono predisposte dalla Commissione d'esame, con l'eventuale collaborazione di un esperto ( insegnante di Sostegno ). Esse devono essere coerenti con quelle svolte durante il corso di studi
Obiettivi - Contenuti: Sono fissati dalla Commissione d'esame in base alle indicazioni del Consiglio di classe e delle prove di simulazione effettuate durante l'anno scolastico. Gli obiettivi devono essere coerenti con quelli educativi, di formazione professionale e di sviluppo della persona prefissati nel P.E.I., nell'ambito dell'autonomia, della comunicazione, della socializzazione, dell'apprendimento, dell'acquisizione di competenze relazionali e professionali
Modalità di svolgimento delle prove: .
possono essere concessi tempi più lunghi e l'uso di ausili tecnologici adatti
è prevista la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione, oltre a quella dell'insegnante di Sostegno
Modalità di valutazione:
criterio quantitativo e qualitativo
devono essere evitate le penalizzazioni per errori
il punteggio viene fissato come da normativa ( art.4 del Regolamento ) per le prove scritte, orali e i crediti formativi.
Rilascio dell'attestato: Deve evidenziare conoscenze, competenze e capacità acquisite, nonché eventuali esperienze lavorative
Utilizzo dell'attestato: È un credito spendibile anche nella frequenza di corsi di formazione professionale, nell'ambito degli Accordi fra Amministrazione scolastica e Regioni.