CENTRO STUDI PER LA SCUOLA CATTOLICA

dalla FAQ 3-4

3/ Gradirei sapere se esiste l'obbligo da parte del comune di residenza circa il trasporto di un ragazzo portatore di handicap in situazione di gravita, dalla sua abitazione al centro di riabilitazione sito nel comune vicino,e se è previsto a pagamento o gratis. E' compito del Comune provvedere ai trasporti gratuiti da casa a scuola […]
4 Aprile 2007


3/ Gradirei sapere se esiste l'obbligo da parte del comune di residenza circa il trasporto di un ragazzo portatore di handicap in situazione di gravita, dalla sua abitazione al centro di riabilitazione sito nel comune vicino,e se è previsto a pagamento o gratis.


E' compito del Comune provvedere ai trasporti gratuiti da casa a scuola e viceversa: Legge 118/71, art. 28 , comma 1. Bisogna farne esplicita richiesta al Comune, Assessorato ai Servizi Sociali o Assessorato ai trasporti urbani o extraurbani.
La nuova normativa afferma:
"Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi". (art. 26, comma 1). La legge-quadro prevede che i Comuni assicurino anche modalità di trasporto individuale per le persone con handicap impossibilitate a servirsi dei mezzi pubblici.
In osservanza di queste disposizioni, le Regioni sono tenute ad elaborare piani di mobilità. Nelle elaborazioni di questi piani specifici, che devono essere coordinati con quelli di trasporto predisposti dai Comuni, devono essere previsti servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo.
L¿art. 26 della legge quadro detta i principi per garantire la mobilità tramite i mezzi di trasporto pubblici. Le Regioni ed i Comuni sono i soggetti chiamati in causa.
Le Regioni debbono dare indicazioni ai Comuni e predisporre piani regionali di mobilità anche tramite accordi di programma. I Comuni devono assicurare la fruibilità dei mezzi di trasporto collettivi, opportunamente adeguati o, in mancanza di essi, di mezzi alternativi alle stesse condizioni degli altri cittadini, quali taxi per trasporti a scuola, al posto di lavoro, ai centri di riabilitazione, a sedi associative per attività sociali. La norma prevede che i Comuni debbano agire nell¿ambito delle ¿ normali disponibilità di bilancio¿.


 





4/Chiedo se nella scuola parificata, il diritto ad avere l'insegnante di sostegno è identico a quello della scuola pubblica, poiché il dirigente della scuola ha detto che la scuola non ha i fondi per pagare l'insegnante di sostegno, quindi dovrebbe provvedere il familiare dello studente. Sono veramente sconcertata da queste dichiarazioni.


L'integrazione scolastica nelle scuole paritarie è un diritto, nel senso che, ai sensi della L.n. 62/00 non può essere rifiutata l'iscrizione di un alunno con disabilità, pena la perdità della parità. Quanto però alla sua fruibilità piena essa è condizionata dalla disponibilità di fondi stanziati con la stessa legge per un contributo alla scuola per le spese dell'insegnante per il sostegno, che si limita a circa 2000 Euro.
Ciò significa che la scuola paritaria con tale somma può assicurare solo poche ore l'anno di sostegno.
Per il resto ci sono altri finanziamenti sia per le scuole elementari, cosiddette convenzionate, sia per le scuole secondarie per progetti, fra i quali anche quelli per l'integrazione. Se la famiglia vuole ulteriori vantaggi e strumenti necessari all'integrazione deve pagarseli. Se non può pagare, allora iscriva il figlio alla scuola pubblica.
Su tutto ciò confrontare l'apposita scheda n. 136 nel sito
www.aipd.it, cliccando sul link "sportello informativo" e su Edscuola: http://www.edscuola.it/archivio/handicap/finanziamenti_paritarie.htm