CENTRO STUDI PER LA SCUOLA CATTOLICA

dalla FAQ 22 – 40

22. Sul giornale dell'insegnante, a tutt'oggi, vengono registrati giudizi, voti di verifica/compiti in classe e osservazioni sistematiche sugli alunni. Le apposite sezioni devono ancora essere compilate o basta il portfolio?   Il portfolio delle competenze è uno strumento individuale, mentre il giornale dell'insegnante raccoglie dati complessivi per tutti gli alunni e documenta l'attività programmatoria, didattica […]
4 Aprile 2007


22. Sul giornale dell'insegnante, a tutt'oggi, vengono registrati giudizi, voti di verifica/compiti in classe e osservazioni sistematiche sugli alunni. Le apposite sezioni devono ancora essere compilate o basta il portfolio?

 

Il portfolio delle competenze è uno strumento individuale, mentre il giornale dell'insegnante raccoglie dati complessivi per tutti gli alunni e documenta l'attività programmatoria, didattica e valutativa del docente. I due strumenti sono tra di loro complementari. Pertanto, accanto al portfolio continua a vivere anche il giornale dell'insegnante dal quale possono essere tratti utili elementi di osservazione sui processi di apprendimento di ciascun alunno.





25. La prima parte della modulistica, obbligatoria e a struttura predefinita non modificabile,viene stampata dal Poligrafico dello Stato o è a cura delle singole scuole?

 

Pur configurandosi quasi come modulistica ministeriale, in effetti anche le parti obbligatorie e a struttura predefinita e non modificabile sono soggette ad interventi "personalizzati" da parte delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie. Ad esempio, lo stesso documento di valutazione ha spazi aperti per inserire indicatori di apprendimento (analiticamente individuati o raccolti in macroindicatori) in base alla scelte programmatorie delle scuole. Nella stessa struttura di tale documento possono essere variate le quantità di attività e insegnamenti opzionali in base all'offerta formativa di ciascuna scuola. Altre modifiche possono essere apportate alla parte grafica del documento e degli altri atti a struttura predefinita non modificabile. È insomma la parte hard che va assicurata, mentre le parti soft sono rimesse alla autonoma determinazione delle scuole. Per questa ragione saranno le scuole a curare la definizione e la stampa dei portfolio e degli annessi documenti "non modificabili". Tutte le classi e le sezioni a riforma hanno l'obbligo di adottare il portfolio delle competenze.

 



28. La parte obbligatoria ma modificabile, ovvero da strutturare da parte dei singoli Istituti, va fatta approvare dai rispettivi Collegi Docenti? Entro che termini?

 

I documenti elencati nella sezione B della modulistica allegata alla circolare 84, dovuti ma a libera strutturazione da parte delle scuole, costituiscono forse la parte più originale del Portfolio, al punto da caratterizzarlo più ancora del documento di valutazione che ha comunque una propria "storia" e una specifica identità. Il collegio docenti può  ssere utilmente impegnato per definire criteri e linee generali per tale strutturazione, ma è opportuno che siano le diverse équipe pedagogiche a metterla in atto operativamente

 



29. Le classi quinte dell'anno in corso dovranno compilare anche l'attestazione delle competenze anche nei casi in cui nulla è stato fatto precedentemente non solo nella pratica di insegnamento che sottende questo foglio finale ma anche solo sul versante della formazione docenti? Non ci sarà di fatto una "commutazione" automatica delle valutazioni disciplinari in valutazioni di competenze?

 

La certificazione delle competenze è comunque dovuta, ma le osservazioni espresse sono fondate, anche se forse è eccessivo ritenere che nulla è stato fatto in precedenza. Occorre comunque tenerne conto in sede di definizione, come richiamato dalla stessa circolare n. 84 la quale, nella premessa, non solo autorizza gli opportuni adattamenti, ma prevede che il complessivo impianto del portfolio "vada a regime in coincidenza con la completa estensione della riforma a tutte le classi del primo ciclo". Questo anno scolastico, pur nei vincoli sostanziali più volti richiamati, può essere considerato come fase di assestamento per realizzare il portfolio, utilizzando efficacemente l'elaborazione delle scuole. Le esperienza significative realizzate saranno utili per definire meglio tutti gli strumenti che connotano il portfolio. La circolare n. 84, in merito, prevede che prima della messa a regime sarà opportuno verificarne l'efficacia e la piena rispondenza alle finalità della legge. Ciò vale anche per la certificazione delle competenze che, nella circostanza, potrà essere adattata in modo da rispondere alle effettive situazioni realizzate da ogni scuola.

 



32. Parlando della certificazione delle competenze, la CM 84 scrive della necessità di "disporre di tempi lunghi per poter procedere ad una affidabile certificazione" e di conseguenza rende obbligatoria la compilazione del documento alla fine della scuola primaria e di quella secondaria di 1° grado. La Circolare aggiunge poi che "a tal fine è opportuno che i docenti rilevino e registrino in itinere, e in forma documentale, la maturazione delle competenze personali degli alunni ...". È dunque necessario che l' Istituzione Scolastica predisponga adeguati strumenti di rilevazione e di registrazione. Alla luce di ciò, la scheda di certificazione delle competenze deve essere compilata - al termine della scuola primaria - anche in quest'anno scolastico 2005/06? Non si ritiene, invece, più opportuno utilizzare quest'anno scolastico per cominciare la rilevazione e la documentazione nei vari anni per arrivare, dopo un periodo di osservazione più disteso, alla fine dell'a.s. 2006/07?

 

Si rinvia, in proposito, alla FAQ n. 29. Certamente è condivisibile la preoccupazione che al termine di questo anno scolastico non si disponga pienamente per gli alunni dell'ultimo anno di scuola primaria delle rilevazioni complete e necessarie per una organica certificazione delle competenze da loro acquisite. Tuttavia è opportuno che, se pur in forma non esaustiva, tale certificazione sia comunque definita e rilasciata al termine di questo anno scolastico. Questa fase in atto, che possiamo considerare aperta e flessibile, consentirà di pervenire, dal prossimo anno 2006-2007, ad una condizione "sperimentata" e verificata.

 



39. Le sezioni A e B del portfolio vanno conservate dalla scuola (secondaria I grado) per il periodo di frequenza dell'alunno e alla fine del terzo anno vanno consegnate alla famiglia, insieme alla certificazione delle competenze (faq 10 e 14). Il consiglio di orientamento deve essere consegnato alla famiglia prima dell'iscrizione al 2° ciclo? (l'originale o la copia?) La scuola superiore riceverà soltanto il diploma?

 

Il portfolio delle competenze, anche nella scuola secondaria di I grado, viene consegnato al termine di ciascun anno scolastico in copia alle famiglie che ne facciano richiesta. Alla fine del terzo anno, cioè dal giugno 2007 in poi, insieme alla copia del portfolio, se richiesta, viene consegnata alle famiglie la certificazione delle competenze. Nel corso dell'anno scolastico, orientativamente a dicembre, la scuola consegna alle famiglie copia del consiglio di orientamento in vista delle iscrizioni al 2° ciclo. Tale documento viene inserito in originale nel portfolio delle competenze e ne segue la procedura di conservazione e consegna. Secondo quanto previsto dalle Indicazioni nazionali (allegato C al decreto legislativo n. 59/2004) il portfolio, alla conclusione del I ciclo di istruzione, viene trasmesso alla istituzione del 2° ciclo, a cui il ragazzo si è iscritto.

 



40. Come mai la Circolare 84, negli allegati, chiarisce cosa siano le competenze, le conoscenze e le abilità, senza alcun riferimento agli obiettivi formativi? Purtroppo non c'è ancora chiarezza sulla terminologia introdotta dalla riforma degli ordinamenti! Sono, per caso, gli obiettivi rintracciabili nel Pecup sotto la voce identità (conoscenza di sè, relazione con gli altri, orientamento) ?

 

In effetti, la definizione di "obiettivi formativi" non è stata compresa tra le note della circolare n. 84/2005, in quanto l'argomento è ben trattato all'interno delle Indicazioni nazionali, di cui agli allegati A, B e C al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59. Per la scuola dell'infanzia, nell'allegato A al decreto legislativo 59/2004, è possibile leggere in proposito il paragrafo "Obiettivi formativi e Piani di Studio Personalizzati"; per la scuola primaria, nell'allegato B allo stesso decreto, invece è possibile consultare i paragrafi "Obiettivi specifici di apprendimento" e "Obiettivi formativi e Piani di Studio Personalizzati". Per la scuola secondaria di I grado, infine, nell'allegato C l'argomento è trattato nei paragrafi "Dagli obiettivi specifici di apprendimento agli obiettivi formativi" e "Unità di Apprendimento e Piani di Studio personalizzati".