CENTRO STUDI PER LA SCUOLA CATTOLICA

dalla FAQ 111-115

111. Dovendo realizzare il "documento di valutazione" per le classi del biennio della scuola Secondaria di Primo Grado vorrei sapere se bisogna predisporre un solo documento con tutti gli apprendimenti, per le varie discipline, previsti nel biennio o se è possibile stampare due "documenti" distinti e separati per il primo e per il secondo anno. […]
4 Aprile 2007


111. Dovendo realizzare il "documento di valutazione" per le classi del biennio della scuola Secondaria di Primo Grado vorrei sapere se bisogna predisporre un solo documento con tutti gli apprendimenti, per le varie discipline, previsti nel biennio o se è possibile stampare due "documenti" distinti e separati per il primo e per il secondo anno.

L'eventuale scelta di predisporre due documenti deve essere approvata dal Collegio dei

Docenti o basta una riunione di Dipartimento?

 

Sono possibili entrambe le scelte. Ovviamente la seconda, con una individuazione di indicatori di apprendimento più mirata e attenta ai Piani di studio personalizzati, è auspicabile. Il collegio docenti può definire in materia i criteri generali, rimettendone l?attuazione ad altri livelli organizzativi della scuola.

 



112. Nel collegio docenti della mia scuola si è a lungo analizzato il problema della Privacy

come esposto nella nota del Garante del 26 luglio.

La C.M. 84 ribadisce che il portfolio va passato al grado successivo della scuola come gli altri documenti. Invece nella nota del Garante si diceva che il portfolio deve essere considerato dell?alunno (o della famiglia), la quale darà, ove richiesto, il documento nella scuola successiva. Implicitamente pare fatto salvo il diritto della famiglia di non comunicare dati personali (di tipo valutativo), soprattutto se non li condivide, eccetto quelli rilevanti per l?iscrizione e la scheda di valutazione.

Cosa dobbiamo fare, considerata la delicatezza del trattamento di molti dei dati previsti per esempio dalla certificazione delle competenze nel passaggio primaria-media?

 

I dati valutativi non sono compresi tra i dati sensibili (che consentono, invece, di individuare origine razziale o etnica, convinzioni religiose, politiche, sindacali o filosofiche oppure stato di salute). Per il trattamento dei dati sensibili le istituzioni scolastiche pubbliche non devono richiedere il consenso delle famiglie; devono invece indicare nell'atto di natura regolamentare che deve essere adottato entro il 28 febbraio 2006, in conformità al parere del Garante, i tipi di dati trattabili e le operazioni eseguibili. Le istituzioni scolastiche private devono invece acquisire il consenso specifico, preventivo e scritto da parte degli esercenti la potestà. Il trattamento di dati personali effettuato mediante il Portfolio è consentito solo per raggiungere le finalità individuate direttamente dalla legislazione di riforma (decreto legislativo n. 59/2004), ovvero per valutare l'apprendimento e il comportamento degli studenti e per certificare le competenze da essi acquisite. Per quanto riguarda la questione della ?proprietà? del portfolio, vi è da dire che i dubbi legittimi avanzati dalla scuola discendono dalla interpretazione letterale che il Garante della privacy, nel provvedimento del 26 luglio 2005, ha dato alla frase ?il portfolio si innesta su quello portato dai fanciulli dalla scuola ??, contenuta nelle Indicazioni nazionali. Il senso di quel ?portato? è ben più ampio e vuole individuare il ragazzo come soggetto destinatario delle attività di documentazione, valutazione, orientamento, ecc. Alle famiglie il portfolio viene consegnato. Alla scuola resta l?obbligo di tenerlo e trasmetterlo in caso di passaggio.

 



113. Sono un´insegnante della scuola primaria e nel ringraziarvi dell?ottimo servizio offerto attraverso le Faq, vi pongo alcuni quesiti nella certezza che la vostra disponibilità e competenza possa chiarire alcune mie perplessità.

In una fase di completa messa a regime della riforma, le attività relative alla Convivenza

Civile POSSONO oppure DEVONO essere attribuite ad un solo docente, quale responsabile

della valutazione espressa nel documento di valutazione; all?interno del curriculum

obbligatorio sarà prevista un´ora per tale insegnamento o esso sarà inteso solo come

trasversale. Chiedo inoltre se con l´emanazione dei nuovi OSA di inglese e la nuova quota oraria attribuita a tale insegnamento dal D.L.vo. 226/05 nella scuola primaria (e precisamente per ciascun anno si avrebbe 33 - 66 - 99 - 99 - 99 ), renderebbe il curriculum obbligatorio degli ultimi tre anni di tale ordine di scuola di 28 ore + 2 ore opzionali, come accade per la scuola secondaria di primo grado che da 27 passa a 29 ore obbligatorie, riducendo le ore opzionali facoltative.

 

L?area della Convivenza civile si compone di diverse Educazioni che, per il loro carattere trasversale, chiamano in causa diversi insegnamenti disciplinari. Ciò presuppone che alla loro completa attuazione concorrano più docenti, secondo le diverse competenze disciplinari assegnate. Pertanto non può essere certamente previsto che la Convivenza civile, nella sua realizzazione e nella valutazione dei suoi esiti, debba essere assegnata ad un docente. Eccezionalmente potrebbe essere assegnata ad un solo docente, meglio se con funzione di coordinamento rispetto agli interventi degli altri docenti. A differenza di quanto previsto per la scuola secondaria di I grado, la nuova quantificazione oraria dell?insegnamento dell?inglese nella scuola primaria non modifica l?orario obbligatorio già previsto che resta, quindi, confermato in 27 ore settimanali con l?aggiunta di altre 3 ore facoltative opzionali. I nuovi OSA di inglese, contenuti nell?allegato E del decreto legislativo n. 226/2005, in vigore dal novembre scorso, entreranno in funzione a tutti gli effetti dal prossimo anno scolastico, ma, laddove l?insegnante li abbia già compresi nei Piani di studio, possono essere oggetto di valutazione da quest?anno.

 



114. Anche leggendo le risposte alle FAQ, mi sembra abbastanza chiaro che gli indicatori di apprendimento per le singole discipline da inserire nel documento di valutazione siano

facoltativi solamente per ciò che ne concerne la scelta, ma che in sostanza non sia possibile lasciare in bianco lo spazio predisposto di fianco al nome della disciplina, così come sostengono alcuni miei colleghi. Chi ha ragione?

 

Non vi possono essere dubbi in merito. La facoltà riguarda la scelta all?interno degli OSA elencati, per ciascuna disciplina, dalle Indicazioni nazionali. Tali indicatori, individuati autonomamente dalle scuole, servono ad individuare gli apprendimenti da valutare. In caso diverso verrebbe valutata genericamente la disciplina, anziché i suoi specifici contenuti. Gli articoli 8 e 11 del decreto legislativo n. 59/2004 pongono carico dei docenti la valutazione degli apprendimenti?




 

115. Il nostro collegio docenti sta riflettendo in merito alla compilazione della parte

intitolata "Rilevazione degli Obiettivi Formativi". Si è pensato di compilarla prendendo come punto di partenza i Piani di Studio Personalizzati di ogni alunno, da vagliare nel loro

procedere nel corso del primo quadrimestre. È possibile avere un Vostro ulteriore

chiarimento?

 

La questione degli obiettivi formativi è stata sollevata anche da altri quesiti pervenuti. Riteniamo condivisibile e opportuna la procedura proposta per pervenire alla rilevazione degli obiettivi formativi. Si consideri che documento di valutazione vengono valutati e considerati gli apprendimenti e le abilità delle discipline e della convivenza civile (riconducibili agli obiettivi personali del sapere e del saper fare) nonché il comportamento (il saper essere). La sintesi di questi ?oggetti? valutati viene riportata nella parte conclusiva del documento e individuata negli obiettivi formativi rilevati.