CENTRO STUDI PER LA SCUOLA CATTOLICA

dalla FAQ 106 – 110

106. Nella risposta al quesito n. 87 del servizio FAQ viene ricordata l'abrogazione dell'art. 145 del T.U. facendo riferimento al D.Lgs n. 59/2004. Dall'art. 19 del D.Lgs. 59/2004 citato si evince che l'art.145 è da considerarsi abrogato a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle classi e sezioni funzionanti secondo il precedente ordinamento, così […]
4 Aprile 2007


106. Nella risposta al quesito n. 87 del servizio FAQ viene ricordata l'abrogazione dell'art.

145 del T.U. facendo riferimento al D.Lgs n. 59/2004.

Dall'art. 19 del D.Lgs. 59/2004 citato si evince che l'art.145 è da considerarsi abrogato a

decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle classi e sezioni

funzionanti secondo il precedente ordinamento, così come l'art. 177 del T.U. per la

Secondaria di primo grado. E per l'anno scolastico in corso come va inteso?

 

Nella scuola primaria non esistono più classi funzionanti secondo il precedente ordinamento. Pertanto, tutti gli articoli del Testo Unico temporaneamente vigenti fino al completo esaurimento delle classi organizzate a vecchio ordinamento sono ora abrogati definitivamente. Per inciso, ricordiamo, ad esempio, che già dallo scorso anno scolastico detta abrogazione è diventata operativa nei confronti dell?esame di licenza elementare, già previsto dall?art. 148 del Testo Unico. L?art. 145 del Testo Unico che prevedeva la competenza del consiglio di interclasse circa l?eventuale non ammissione alla classe successiva non è più in vigore già dallo scorso anno. Per la scuola secondaria di I grado l?abrogazione dell?art. 177 (valutazione e scheda personale dell?alunno) è già in atto per le prime e seconde classi ? ora organizzate secondo il nuovo ordinamento ? mentre tale norma continua ad avere efficacia limitatamente alle classi di scuola ?media? ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento (classi del terzo anno di corso).

 



107. La scheda ministeriale precedentemente in uso prevedeva apposito spazio per le

indicazioni di obiettivi individualizzati o di adattamenti.

Osservando il nuovo documento si nota che tale spazio non è più indicato graficamente.

È possibile inserirlo nel nuovo modello?

 

Qualsiasi adattamento grafico del documento di valutazione, finalizzato a obiettivi di funzionalità, efficacia e chiarezza della valutazione è certamente possibile oltre che opportuno.

 



108. A pag. 4 del documento di valutazione, al di sotto dello spazio della valutazione

intermedia e finale, compare la dicitura ? l?équipe pedagogica?.

Poiché non risulta essere abrogato ?il Consiglio di Classe?, si chiede se è legittima la

sostituzione della prima con la seconda.

 

L?art. 11 del decreto legislativo n. 59/2004 prevede che ?La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati.? In base alla organizzazione didattica della scuola, tra i sunnominati ?docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati? vi possono essere anche insegnanti non compresi nel consiglio di classe. Si pensi, ad esempio, ai laboratori e alle attività facoltative e opzionali. Tali insegnanti concorrono alla valutazione nei modi e nelle forme decise autonomamente da ciascuna scuola. In tal senso il nuovo documento di valutazione, in ossequio alla nuova previsione normativa, individua opportunamente, come titolare della valutazione, l?équipe anziché il consiglio di classe, il quale, peraltro, a seguito dell?avvenuta abrogazione dell?art. 177 del Testo Unico (valutazione e scheda personale dell?alunno) non ha più questa specifica competenza in materia. Tuttavia è opportuno considerare che in molti casi l?équipe pedagogica coincide sostanzialmente con il consiglio di classe.

 



109. Sono una docente di scuola primaria, funzione strumentale per ?Supporto ai docenti per attività di valutazione e formazione?. Gradirei una risposta alla domanda che segue:

la definizione degli indicatori (apprendimenti, competenze... desunti dagli O.S.A.) nel

documento di valutazione può essere affidata alle funzioni strumentali competenti sulla base delle indicazioni contenute nel P.O.F. o deve essere autonomamente definita dai docenti delle classi sulla base delle Programmazioni annuali?

 

L?art. 8 del decreto legislativo n. 59/2004 prevede che ?La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati??. Ai docenti dell?équipe pedagogica spetta, dunque, non solo la valutazione ma anche la predisposizione e attuazione dei piani di studio personalizzati, all?interno dei quali vengono individuati gli obiettivi di obiettivi e le competenze, desunti dagli OSA. L?insegnante incaricata di funzione strumentale per ?Supporto ai docenti per attività di valutazione e formazione? può facilitare il compito dei colleghi, predisponendo, d?intesa con loro, detti indicatori.

 



110. Sono un insegnante di scuola secondaria di I grado e volevo chiedere chiarimenti

riguardo la documentazione significativa delle attività educative e didattiche svolte

dall'alunno (circolare 84).

Mi chiedevo cosa si intende esattamente per gli esiti degli apprendimenti conseguiti

dall?alunno: non mi è chiaro se bisogna certificare i passi fatti utilizzando le verifiche oppure altri strumenti. Oppure si potrebbe segnare i commenti che ci sono alla fine delle verifiche e poi alla fine dell?anno fare un resoconto. Cosa ne pensa?

 

La documentazione significativa ? o ?dossier? come la chiama qualcuno ? può essere costituta da materiale cartaceo vero e proprio, oppure da descrizione sintetica, di prove sostenute, di test, o di prodotti vari ? meglio se con annotazioni o commenti dei docenti ? che evidenziano cambiamenti, processi, o quanto di nuovo e significativo l?alunno ha svolto. I criteri della scelta di quanto può essere significativo, i modi e i tempi per metterlo in pratica possono deliberati dal collegio dei docenti.